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L’articolo offre un panorama della disciplina legislativa contenuta nel codice di rito in materia di notificazioni nel procedimento penale, comprese le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle formalità ivi previste e le soluzioni offerte dalla giurisprudenza alle diverse criticità che si sono registrate nell’applicazione concreta.

Il procedimento penale coinvolge una pluralità di soggetti che necessariamente devono essere portati a conoscenza degli atti e delle attività compiute nello stesso affinché possano esercitare i propri diritti o adempiere ai propri doveri. L’attività di notificazione – quale strumento mediante il quale si porta a conoscenza del destinatario tali atti e attività – trova la propria disciplina negli artt. 148 e seguenti c.p.p., norme che mirano al contemperamento tra l’esigenza di garantire l’effettiva conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto che deve essere notificato e quella di assicurare l’accertamento del reato e la speditezza del procedimento penale. Il rispetto di tutte le formalità previste dal legislatore – assicurando l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte dell’interessato – comporta il verificarsi di una presunzione legale di avvenuta conoscenza.
Orbene, gli organi e le forme ordinarie delle notificazioni trovano compiuta disciplina nell’art. 148, commi 1, 2, 2 bis e 3 c.p.p. Forme equipollenti sono previste, invece, dagli artt. 148, commi 4 e 5 e 151 commi 2 e 3 c.p.p.
Eseguita la notifica, il pubblico ufficiale redige la c.d. relata di notifica, di cui all’art. 168 c.p.p., la quale costituisce la prova della positiva avvenuta consegna dell’atto.
Le notificazioni nel procedimento penale richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto, effettuata dal difensore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 152 c.p.p. e 56 disp. att. c.p.p.).

Le notifiche al Pubblico Ministero sono eseguite anche direttamente dalle parti o dai difensori mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria (art. 153 c.p.p.).
Quanto alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le forme di notificazione sono disciplinate dagli artt. 154, 155 c.p.p. e 33 disp. att. c.p.p.
L’art. 167 c.p.p. disciplina le notifiche ai soggetti diversi dalle parti private, quali ad esempio testimoni o consulenti tecnici.
Le norme in materia di notificazioni nel procedimento penale all’imputato/indagato (in base alla fase del procedimento in cui tale attività deve essere compiuta) assume particolare importanza proprio per il contemperamento tra diritto di difesa e l’esigenza di celere definizione del procedimento stesso.
Con riguardo all’imputato/indagato il codice prevede due discipline alternative contenute negli artt. 161 e 157 c.p.p.

Ed invero, l’art. 161 c.p.p. disciplina la c.d. dichiarazione o elezione di domicilio.

La dichiarazione di domicilio consiste nell’indicazione del luogo ove l’imputato abita o lavora e nel quale gli atti saranno a lui notificati; per elezione di domicilio si intende, invece, la scelta di un domiciliatario, vale a dire di una persona differente che viene da lui scelta per ricevere copia dell’atto da notificare: una volta conosciuto l’atto dal domiciliatario si considera legalmente conosciuto dall’imputato/indagato.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613, comma 2 c.p.p. (art. 164 c.p.p).
Qualora la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto divenga impossibile oppure la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p. Sul punto orientamento costante della Suprema Corte ritiene che al riguardo deve ritenersi sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159 c.p.p., sicché anche la temporanea assenza dell’imputato, o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio, abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare, a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4 (ex plurimis Cass. Pen. Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 13358).
Infine, deve essere osservato che in presenza di una rituale elezione di domicilio deve presumersi, in difetto di specifici elementi indicativi del contrario, che vi sia stata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, anche se la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale.
Tuttavia, se per caso fortuito o forza maggiore l’imputato non ha potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto ai fini delle notificazioni nel procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p.

Nel caso in cui non sia stato possibile invitare l’imputato a dichiarare o eleggere domicilio, scatta la disciplina alternativa di cui all’art. 157 c.p.p.

Il codice distingue tra la prima e le successive notificazioni all’imputato non detenuto.
In particolare, l’art. 157 c.p.p. – facendo salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 c.p.p. (prima disciplina) – prevede che la prima notificazione all’imputato non detenuto sia eseguita mediante consegna di copia alla persona (c.d. a mani proprie). Qualora non sia possibile consegnare personalmente la copia sono previste ulteriori modalità consecutive mediante le quali portare a termine il procedimento di notificazione.

La disciplina delle notificazioni nel procedimento penale risulta essere molto analitica. Tuttavia, può accadere che malgrado l’attivazione delle modalità previste dall’art. 157 c.p.p., non sia possibile effettuare la notificazione all’imputato poiché questi non risulta reperibile. In tal caso, l’art. 159 c.p.p., prevede l’esecuzione di nuove ricerche da parte dell’Autorità Giudiziaria e in caso di esito negativo l’emissione di un decreto di irreperibilità. Con tale provvedimento viene designato un difensore all’imputato che ne sia privo e viene ordinato che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia allo stesso.
Il decreto di irreperibilità cessa di avere efficacia al termine della fase o del grado di merito, secondo quanto disciplinato puntualmente dall’art. 160 c.p.p., il quale disciplina anche tutti i relativi adempimenti.

Le notifiche successive alla prima saranno eseguite in relazione all’esito della stessa notificazione ovvero nel domicilio eletto, presso il difensore se l’imputato è stato dichiarato irreperibile, nel luogo in cui è stata effettuata la prima notificazione.

APPROFONDIMENTO

Quali sono i rapporti tra le discipline rispettivamente previste dagli artt. 157 e 161 c.p.p. e quando trova applicazione la previsione di cui all’art. 157, comma 8 bis c.p.p.
Le previsioni di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p. sono alternative tra loro e delineano un doppio binario di disciplina considerata la clausola di riserva (salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162) contenuta nell’art. 157 c.p.p. Dal canto suo l’art. 157, comma 8 bis c.p.p. prevede che una volta operata la prima notificazione ai sensi dei primi otto commi dell’art. 157 c.p.p. le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di un difensore di fiducia, mediante consegna al difensore, a meno che quest’ultimo non dichiari immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. In tal caso, questa sarà eseguita con le modalità ordinarie.
Tale disposizione risulta applicabile soltanto qualora non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio (in tal caso prevarrebbe l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio medesimo) e si differenzia dalla notifica presso il difensore di cui all’art. 161 comma 4 c.p.p., la quale trova applicazione in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio. Infatti, l’art. 157, comma 8 bis c.p.p. ha un ambito di applicazione diversa dalla ipotesi ora richiamata. Ed invero, tale fattispecie si fonda sulla stessa condotta dell’imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa ma non ha eletto o dichiarato domicilio. È, tuttavia, nel potere dell’imputato rendere inapplicabile l’art. 157, comma 8 bis c.p.p., mediante la dichiarazione del domicilio o la sua elezione presso un qualunque soggetto. Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che la notifica presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis c.p.p. nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni è nulla in quanto l’operatività dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. Tutte le successive notificazioni, qualora l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l’assenza di una preclusione all’esercizio della facoltà dell’imputato stesso di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia, esercizio che ha l’effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8 bis.(cfr. Cass. Pen. S.U., 27/3/2008, n. 19602).

Gli artt. 156, 165, 166 e 169 c.p.p. disciplinano, infine, l’attività di notificazione nelle ipotesi particolari in cui l’imputato sia detenuto, latitante o evaso, interdetto o infermo di mente oppure si trovi all’estero.

Le notificazioni nel procedimento penale al difensore dell’imputato o delle altre parti private possono essere eseguite secondo le modalità ordinarie. Nel caso di più difensori la notifica deve essere fatta ad ognuno di questi. L’art. 148, comma 2 bis c.p.p. prevede che l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Tra i mezzi tecnici idonei rientra la notificazione operata a mezzo di posta elettronica certificata. Infatti, l’art. 16, co. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, ha previsto l’obbligo per ciascun avvocato, quale professionista iscritto all’albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata ove appunto riceverà le notificazioni sia in proprio che quale domiciliatario dei propri assistiti. Dunque, tale mezzo può essere utilizzato quale sistema ordinario, generalizzato e alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario.
Presso il difensore possono essere operate, dunque, sia notifiche di cui lui risulta direttamente il destinatario (c.d. notifiche in proprio) sia notifiche di atti che sono destinati all’imputato o ad altra parte privata.
In particolare, possono pervenire al difensore le notifiche destinate all’imputato in quanto elettivamente domiciliato presso di lui ex art. 161, comma 1 c.p.p. oppure in tutte le ipotesi di manifestazioni patologiche del rapporto tra imputato e ordinamento, quali il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero la mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, comma 1 c.p.p.), l’impossibilità di eseguire le notifiche nel domicilio dichiarato o eletto, l’insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4 c.p.p..), la latitanza o evasione (art. 165 c.p.p.) ovvero l’irreperibilità (art. 160 c.p.p.).
Quanto alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le notifiche sono eseguite presso il difensore quale domiciliatario ex lege ai sensi dell’art. 33 dip. att. e 154, comma 4 c.p.p..
Come chiarito dalla Suprema Corte la notificazione di un atto destinato all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore quale domiciliatario ex lege o volontario, può essere eseguita con tutti i mezzi tecnici idonei, a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis c.p.p. e non necessariamente mediante consegna a mani.

Le notificazioni nel procedimento penale devono essere eseguite nel rispetto del termine a comparire, vale a dire il termine entro il quale l’atto deve essere conosciuto dal suo destinatario. Il mancato rispetto ha quale conseguenza il necessario rinnovo della notifica nonostante il suo esito positivo. I suddetti termini sono espressamente previsti da ciascuna norma che disciplina i diversi procedimenti previsti dal codice di rito. A titolo esemplificativo tali termini sono previsti dagli artt. 456, commi 3 e 5, 419, comma 4, 552, comma 3, 409, 410 e 127, 309, comma 8, e 324, comma 6 c.p.p.

La verifica del rispetto delle formalità previste in materia di notificazioni nel procedimento penale incide anche sulla diversa disciplina del processo in assenza dell’imputato.
Infatti, la verifica della regolare costituzione delle parti passa attraverso un doppio controllo che deve essere operato dal Giudice: da un lato, la regolarità dell’avvenuta notifica in base alle norme disciplinanti le formalità delle notificazioni; dall’altro la possibilità o meno di dichiarare assente l’imputato, in base alla disciplina contenuta negli artt. 420 bis e seguenti del codice di rito.

Il mancato rispetto della normativa in materia di notificazioni nel procedimento penale comporta l’invalidità degli atti compiuti. L’art. 171 c.p.p., norma di chiusura del titolo, prevede espressamente una serie di nullità speciali relative alle notificazioni.
Gli artt. 178 e seguenti c.p.p. contengono la disciplina relativa alle nullità di ordine generale. Le nullità di ordine generale sono di tre tipi: assolute, intermedie e relative. A ciascun tipo di nullità corrisponde un diverso termine di rilevabilità e diverse regole di deducibilità ed eventuale sanabilità delle stesse (artt. 179, 180 e 181 c.p.p.).
Sanatorie speciali in materia di notificazioni sono previste dall’art. 184 c.p.p.
Orbene, la formulazione delle norme ora richiamate non risulta esente da dubbi interpretativi.
Per quanto concerne l’imputato, la giurisprudenza ha chiarito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.

QUALCHE APPLICAZIONE CONCRETA

  • La notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato ancorché in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 6 giugno 2000, n. 6675).
  • L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta e insanabile derivante dall’omessa citazione dell’imputato (cfr. Cass. Pen. S.U., 24/11/2016, n. 07697).
  • La notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, qualora l’imputato ha avuto comunque conoscenza ed interviene nel processo, costituisce una lesione del diritto di intervento dell’imputato di cui all’art. 178, lett. c), al quale è applicabile la sanatoria speciale di cui all’art. 184 cp.p.; qualora, invece, l’errore della notificazione ha comportato un difetto di conoscenza della citazione tale violazione risulta equiparabile alla omessa citazione dell’imputato e, dunque, ci troviamo di fronte ad una nullità assoluta di cui all’art. 179, comma 1 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. S.U., 27 ottobre 2004, n. 119).
  • Integra una nullità a regime intermedio la notificazione avvenuta mediante deposito dell’atto presso la casa comunale ai sensi dell’art. 157, comma 8 c.p.p. con conseguente invio a mezzo di raccomandata dell’avviso di deposito, qualora non vi sia prova della ricezione della raccomandata stessa ( cfr. Cass. Pen., sez. II, 04/05/2017, n. 21984).
  • Il ricorso alla procedura di notificazione di cui all’art. 157, comma 8 c.p.p. (deposito presso la casa comunale) è possibile solo dopo aver tentato la notificazione mediante le modalità previste dai precedenti commi (consegna personale, persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa). L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d c.p.p., la quale inficiando il procedimento della vocativo in ius riveste carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 22/01/2015, n. 5722).
  • L’invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 c.p.p. (cfr. Cassazione penale sez. III  27 marzo 2014 n. 19454).
  • Nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell’idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall’art. 161 comma 4 c.p.p. si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all’imputato è infatti assente e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l’imputato ed il difensore, unico destinatario dell’avviso. Solo nel caso in cui la notifica sostitutiva sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., e, dunque, sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la prima notifica personale è andata a buon fine, l’omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (cfr. Cass. Pen. sez. II, 09/01/2019, n. 11632).
  • La notificazione eseguita presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8-bis c.p.p. nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa; essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma I, c.p.p. alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. S.U., 27/3/2008, n. 19602). Tuttavia, tale nullità non risulta sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (cfr. Cass. Pen. S.U. 22/6/2017, n. 58120).
  • La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. Pen., S.U. 5 febbraio 2015, n. 5396).

Venendo alle notificazioni nel procedimento penale nei confronti del difensore e alle relative invalidità rientrano tra le nullità assolute quelle derivanti dall’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
La presenza del difensore risulta obbligatoria non soltanto nelle udienze dibattimentali ma in tutti casi in cui la legge prevede come necessaria la presenza del difensore. A titolo esemplificativo si può richiamare l’art. 294, comma 4 c.p.p. (interrogatorio di garanzia), l’art. 350 comma 3 c.p.p. (assunzione sommarie informazioni da parte della p.g.), l’art. 391, comma 1 c.p.p. (udienza di convalida dell’arresto in flagranza e del fermo), l’art. 420, comma 1 c.p.p. (udienza preliminare), l’art. 401, comma 1 c.p.p. (incidente probatorio).
Costituiscono nullità a regime intermedio quelle derivanti dall’inosservanza delle disposizioni concernenti l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private.

QUALCHE APPLICAZIONE CONCRETA

Integra una nullità assoluta e insanabile quella derivante dall’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato che non può essere sanata dall’intervento del difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p. Infatti la nomina di un sostituto processuale del difensore di fiducia scelto dall’imputato o del difensore di ufficio nominato dal giudice presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa (cfr. Cass. Pen. S.U. 26/3/2015, n. 24630).
L’omesso avviso dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. S.U. 01/06/2011, n. 22242; Cass. Pen. Sez. IV, 18/10/2018, n. 51539).
L’invalidità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia, integra una nullità a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 12/11/2013, n. 45581).
L’omessa o erronea valutazione da parte del Giudice della richiesta di rinvio del dibattimento per comprovato legittimo impedimento del difensore a comparire, con conseguente celebrazione del processo senza l’effettiva partecipazione del difensore di fiducia o di un sostituto da lui nominato, determina il difetto di assistenza dell’imputato con la conseguente nullità assoluta (cfr. Cass. Pen., V sez., 5 gennaio 2017, n. 535).
L’omesso avviso al difensore del conferimento dell’incarico peritale disposto in sede di incidente di esecuzione integra una nullità assoluta che incide sulla presenza obbligatoria del difensore al procedimento, con conseguente violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p., in relazione all’art. 179 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., sez. III, 09/05/2017, n. 30167).

Infine, l’omessa citazione delle parti private diverse dall’imputato (parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e della persona offesa dal reato e del querelante determina una nullità a regime intermedio.