avvocato di giuliomaria

QUALCHE CHIARIMENTO

SUL RAPPORTO TRA LA QUALIFICAZIONE QUALE INFORTUNIO SUL LAVORO

DEL CONTAGIO INTRAZIENDALE DA COVID-19

E LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

II rischio di contagio da Covid-19 costituisce un rischio ambientale che riguarda l’intera popolazione ed ogni contesto sociale e, dunque, anche quello lavorativo.

È indubbio ormai che sul datore di lavoro gravi una posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti anche in ordine al rischio di contagio intraziendale da Covid-19; pertanto, lo stesso è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contenere detto rischio. Tale posizione di garanzia apre la strada ad una eventuale responsabilità penale del datore di lavoro per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo nel caso di contagio intraziendale del lavoratore.

L’art. 42, comma 2, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha sancito che il contagio da Coronavirus, quando verificatosi “in occasione di lavoro”, debba essere qualificato come infortunio sul lavoro con conseguente tutela assicurativa da parte dell’INAIL.

Ebbene, tale qualificazione unita alla possibile ed eventuale responsabilità penale del datore di lavoro ha dato luogo a non pochi allarmismi e preoccupazioni con particolare riferimento al possibile esercizio di rivalsa da parte dell’INAIL delle prestazioni assicurative erogate. Infatti, permane la responsabilità civile a carico del datore di lavoro nel caso in cui questi riporti una condanna penale per il fatto da cui l’infortunio è derivato, con conseguente rimborso all’INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, dell’indennizzo erogato all’infortunato.

Tanto premesso, deve essere chiarito che non sussiste alcuna consequenzialità tra il riconoscimento come infortunio sul lavoro del contagio da Covid-19 intraziendale da parte dell’INAIL e l’affermazione della responsabilità penale del datore di lavoro con tutte le conseguenze sopra richiamate. Diversi, infatti, sono i presupposti ed i requisiti posti alla base dell’accertamento dell’erogazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL rispetto a quelli necessari per poter affermare la responsabilità penale del datore di lavoro.

Ed invero, affinché il contagio da Covid-19 di un lavoratore sia qualificato quale infortunio sul lavoro, con conseguente tutela assicurativa da parte dell’INAIL, risulterà sufficiente dimostrare che l’infezione sia avvenuta “in occasione del lavoro”.
Tale accertamento risulta un minus rispetto a quello più complesso e penetrante che caratterizza il processo penale con particolare riferimento ai delitti colposi. Infatti, per poter ritenere sussistente la responsabilità penale del datore di lavoro per le lesioni o la morte occorsi al lavoratore risulta necessario l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo.

Ed invero, una volta ritenuto sussistente il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento (ovvero la sicura riconducibilità del contagio all’interno del luogo di lavoro, prova tutt’altro che immediata per la Pubblica Accusa), risulta necessario individuare la regola cautelare violata dal datore di lavoro (quale, ad esempio, la mancata adozione o il mancato controllo delle prescrizioni contenute nei Protocolli), accertare la causalità della colpa (vale a dire l’incidenza della violazione della norma cautelare sulla verificazione dell’evento) nonché, la concretizzazione del rischio (ovvero che l’evento in concreto verificatosi rientri tra quelli che la specifica regola cautelare violata intendeva scongiurare) e l’efficacia del comportamento alternativo lecito (ossia l’accertamento che l’eventuale comportamento rispettoso della norma cautelare avrebbe evitato l’evento). Da ultimo, andrà dimostrata anche l’esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare: dovrà accertarsi, quindi, l’evitabilità e la prevedibilità dell’evento da parte del datore di lavoro tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Concludendo, al riconoscimento del contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro da parte dell’INAIL, non segue necessariamente l’affermazione della penale responsabilità del datore di lavoro per la lesione o la morte del lavoratore; penale responsabilità che potrà essere affermata solo dopo l’accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, di tutti gli elementi costitutivi del reato sopra richiamati.

Pisa, 18 maggio 2020

Avv. Andrea Di Giuliomaria